Descrizione
Gentilissima/o Contribuente,
la informiamo che Arera, con la Delibera n. 133/2025/R/rif, istituisce un'ulteriore nuova voce di entrata (UR3), di natura perequativa da applicare alla Tassa Rifiuti (TARI), attraverso la quale l'Autorità prevede di finanziare "l'attuazione del riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57- bis del Decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24".
Il bonus sociale per i rifiuti TARI, così come definito dal D.L. 124/2019 e dal D.P.C.M. 24/2025, è entrato in vigore dal 1° gennaio 2025 e consiste in una riduzione del 25% della Tari limitatamente ad una sola utenza (ad esempio se il nucleo familiare ha più abitazioni potrà avere diritto al bonus per una sola di esse).
Il bonus è destinato unicamente ai nuclei familiari con:
• ISEE in corso di validità inferiore a € 9.530,00;
• ISEE in corso di validità inferiore a € 20.000,00 per famiglie con almeno 4 figli.
Non sarà necessario presentare domanda poiché il bonus sociale per i rifiuti sarà attribuito automaticamente agli utenti domestici che hanno presentato l’ISEE e che rientrano nei limiti previsti: l’INPS comunicherà direttamente ai Comuni l’elenco degli aventi diritto, così come già succede per le agevolazioni sulle tariffe energetiche.
Il finanziamento del bonus avviene mediante l'istituzione, da parte di Arera, della nuova componente perequativa UR3 che sarà applicata a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, ed alimenterà un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
La componente perequativa UR3, pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente da ARERA in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.
Il Comune non ha margine di manovra né sulla quantificazione né sull'applicazione della componente perequativa trattandosi di una misura stabilita a livello nazionale.
Allo stato attuale l'operatività del bonus è condizionata da ulteriori provvedimenti di Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) che dovranno stabilire le modalità di scambio di informazioni tra Comuni/INPS e le procedure di applicazione.
Pertanto, quest’anno, nella Tari 2025 non è stata prevista l’applicazione del bonus sociale rifiuti poiché verrà riconosciuto agli aventi diritto nella bolletta Tari 2026, come da disposizioni vigenti.
Si ribadisce, infine, che l’applicazione del bonus sarà automatica senza alcuna richiesta specifica da parte dei contribuenti; tuttavia non si darà corso all’erogazione del bonus nel caso in cui il Comune riscontri mancati pagamenti TARI.
Il bonus sociale per i rifiuti TARI, così come definito dal D.L. 124/2019 e dal D.P.C.M. 24/2025, è entrato in vigore dal 1° gennaio 2025 e consiste in una riduzione del 25% della Tari limitatamente ad una sola utenza (ad esempio se il nucleo familiare ha più abitazioni potrà avere diritto al bonus per una sola di esse).
Il bonus è destinato unicamente ai nuclei familiari con:
• ISEE in corso di validità inferiore a € 9.530,00;
• ISEE in corso di validità inferiore a € 20.000,00 per famiglie con almeno 4 figli.
Non sarà necessario presentare domanda poiché il bonus sociale per i rifiuti sarà attribuito automaticamente agli utenti domestici che hanno presentato l’ISEE e che rientrano nei limiti previsti: l’INPS comunicherà direttamente ai Comuni l’elenco degli aventi diritto, così come già succede per le agevolazioni sulle tariffe energetiche.
Il finanziamento del bonus avviene mediante l'istituzione, da parte di Arera, della nuova componente perequativa UR3 che sarà applicata a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, ed alimenterà un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
La componente perequativa UR3, pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente da ARERA in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.
Il Comune non ha margine di manovra né sulla quantificazione né sull'applicazione della componente perequativa trattandosi di una misura stabilita a livello nazionale.
Allo stato attuale l'operatività del bonus è condizionata da ulteriori provvedimenti di Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) che dovranno stabilire le modalità di scambio di informazioni tra Comuni/INPS e le procedure di applicazione.
Pertanto, quest’anno, nella Tari 2025 non è stata prevista l’applicazione del bonus sociale rifiuti poiché verrà riconosciuto agli aventi diritto nella bolletta Tari 2026, come da disposizioni vigenti.
Si ribadisce, infine, che l’applicazione del bonus sarà automatica senza alcuna richiesta specifica da parte dei contribuenti; tuttavia non si darà corso all’erogazione del bonus nel caso in cui il Comune riscontri mancati pagamenti TARI.
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Ultimo aggiornamento pagina: 25/07/2025 11:28:56